TIROCINI, E’ ORA DI CAMBIARE

Il 25 Maggio 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” che vanno a sostituire le “Linee guida in materia di tirocini” approvate nel Gennaio 2013 in attuazione dell’art.1 c.34 della legge Fornero.
In questa materia le Regioni hanno competenza esclusiva, potendo, a discrezione, ricalcare o distaccarsi completamente da tali Linee Guida, che sono solamente un punto di riferimento, delle indicazioni di indirizzo fornite dalla stato centrale rispetto alle quali, in sede legislativa, le regioni hanno piena autonomia con unico limite quello di non poter fissare disposizioni peggiorative a tutela dei lavoratori.
Con tutta evidenza le nuove linee guida sono coerenti con l’impostazione del Jobs Act; si accontentano gli appettiti delle imprese, del mercato e di chi vuole vincere facile coi numeri periodici sul tasso di occupazione (dopo vedremo perché), con buona pace per i lavoratori e per quella che dovrebbe essere la reale natura del tirocinio.

Se prima vi era una chiara distinzione del tirocinio in tre tipologie differenti1 e modulati a seconda di chi fosse il destinatario, ora vi è una unificazione del tirocinio extracurricolare, rimanendo un semplice e veloce richiamo al titolo delle diverse tipologie ma ora prive di contenuto e caratterizzazione nel nome della unicità.
Per capirci meglio: secondo il primo paragrafo delle linee guida del 2013 il tirocinio formativo e di orientamento era rivolto ai soggetti che avevano conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi e aveva il fine di agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Ora il paragrafo corrispondente specifica solamente chi sono i soggetti cui si rivolgono i tirocini extracurricolari oggetto delle nuove linee guida2. In pratica ci troviamo di fronte all’ennesima liberalizzazione interna al mercato del lavoro.
Non basta. Se prima il tirocinio formativo poteva durare massimo 6 mesi, ora la durata massima per tutti i tirocini è di 12 mesi, con tutto ciò che ne consegue in termini di maggiori possibilità di abuso e di abbattimento del costo di lavoro.

Se consideriamo che le stesse linee guida fissano l’indennità minima di partecipazione al tirocinio a 300€ mensili3 e che un tirocinante può lavorare quanto un altro lavoratore normalmente assunto per le stesse attività4 (ma ricordiamo il tirocinio non si configura mai come rapporto di lavoro), ci troviamo di fronte un quadro in cui a un’azienda è concesso far lavorare un lavoratore 6-8 ore al giorno per 12 mesi, pagandolo 300€ al mese e per giunta senza nessun obbligo di futura assunzione!
Pare legittimo chiedersi se 12 mesi non siano un po’ troppi per uno strumento che vuole garantire formazione, apprendimento, “arricchimento del bagaglio di conoscenze” e “acquisizione di competenze professionali”. Il rischio è quello di entrare in un vortice continuo dove dalla possibilità di un tirocinio così lungo non si esce più; il ricatto del mercato che già ora ci vede passare da un tirocinio all’altro prima di firmare un contratto di lavoro, ci costringerà ad accettare una permanenza più estesa sotto questo strumento – sicuramente peggiorativa rispetto ad un apprendistato o un contratto a termine – perché “tanto non si trova altro”.
Sarebbe bello inoltre indagare in quanti effettivamente utilizzino il tirocinio con una funzione formativa e non per sostituire regolari forme di lavoro subordinato. Per farvi una idea pensate solamente a quante volte ci si imbatte in annunci di lavoro che propongono un tirocinio ma al candidato è richiesta esperienza pregressa; un controsenso magistrale, chiaro segno della volontà di abusare dello strumento.
Per farsi una idea è interessante dare uno sguardo a questo grafico del Fatto Quotidiano5, elaborato sui dati dell’analisi “Mercato del lavoro e Garanzia Giovani – Come sono cambiati canali e probabilità d’ingresso nel mondo del lavoro per gli under-29. Piemonte e Sardegna.”, prodotta dall’Ufficio Valutazione Impatto del Senato e che analizza come siano cambiate le tipologie di contratti e la probabilità di ingresso nel mondo del lavoro:

 

Secondo il paragrafo 1 lett. a) delle nuove linee guida, i disoccupati che possono cominciare un tirocinio sono solo quelli che dichiarano al “sistema informativo unitario delle politiche del lavoro” la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego; ecco che questi, costretti a passare per questa procedura se vorranno svolgere un tirocinio, vanno ad aumentare statisticamente il numero degli attivi (per la semplice dichiarazione) e quindi ad abbassare il tasso di inattività (o aumentare quello di attività), mentre i tirocinanti, benché la loro attività non costituisce rapporto di lavoro, andranno a gonfiare statisticamente le file degli occupati.

Come abbiamo detto all’inizio, spetta alle Regioni l’ultima parola; queste entro il 25 Novembre 2017 dovranno adeguarsi alle nuove linee guida e sostituire la normativa precedente.
In Sardegna attualmente è in vigore la deliberazione 44/11 del 23 Ottobre 2013; questa prevede una indennità minima di 400€ e una durata massima di 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento e di 12 mesi per i tirocini formativi di inserimento e reinserimento.

Crediamo sia giunta l’ora di una svolta chiara in materia di tirocini perché la situazione di sfruttamento legalizzato vigente non è più sopportabile. La giunta regionale si prenda le sue responsabilità e faccia per una volta una scelta coraggiosa e di Sinistra.

Noi riteniamo che una indennità minima congrua debba essere pari a 800€ lordi mensili per tirocinante e che la durata massima del tirocinio debba essere di 6 mesi per tutti i lavoratori.

Il nostro appello va a tutti i tirocinanti e i potenziali tirocinanti, alle organizzazioni giovanili e di lotta, perché inizino a ragionare su questa semplice proposta.

Le azioni e le mobilitazioni verranno di conseguenza.

Collettivo Furia Rossa – Oristano

Note

1  Tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
2 a) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015 compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria; b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) Lavoratori a rischio di disoccupazione; d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) Soggetti disabili e svantaggiati
3 v. paragrafo 12 delle Linee Guida
Nel PFI (piano formativo individuale) deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. (paragrafo 2)
Più tirocini, meno contratti: il Senato certifica l’impatto zero di Garanzia Giovani, Il Fatto Quotidiano, 9/8/2017, p.16